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Gli istituti in commento in questo volume si inquadrano nell'ambito di un più ampio complesso di misure volte alla definizione dell'arretrato. Più specificatamente, l'orizzonte teleologico che muove la voluntas legis, è quello di deflazionare il carico giudiziario, stante l'eccessivo aggravio di pendenze che notoriamente affollano i ruoli degli uffici giudiziari italiani. Ma il legislatore ha potuto perseguire tale scopo anche in una materia così particolare e delicata solo in quanto la società italiana ha, in questi anni, registrato un profondo mutamento culturale nella percezione dell'istituto familiare. Tramontata la famiglia tradizionale, è il tempo di un "relativismo" familiare, nel senso che proliferano e convivono tanti tipi di famiglia, ognuno di essi socialmente accettato e rispetto ai quali vi è ampia apertura non solo nelle fasce più avvertite della società. Oggi, il legislatore sembra finalmente accorgersi dell'evoluzione del sentire sociale che vive il rapporto coniugale come un rapporto intimo, privato, estraneo alle funzioni pubbliche che lo Stato è chiamato ad assicurare. Conseguenza di ciò è che viene pienamente accettato che i coniugi, adulti e consenzienti, possano decidere liberamente della propria vita sentimentale ed affettiva, senza sottostare a procedure inutilmente defatiganti. Notevoli sono le criticità, non solo giuridiche portate dagli artt. 6 e 12 del d.l. 12.9.2014 n. 132 conv. nella l. 2014 n. 162 e dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, che gli autori affrontano.