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La scelta del legislatore di disciplinare le situazioni reali attraverso formule di dettagliata casistica, effettuata nella illusoria convinzione di ottenere un sistema esaustivo attraverso la ricerca di tutti i fenomeni esistenti, ha dato luogo appunto a un sistema perennemente esposto a insidie di lacune e, di conseguenza, di comportamenti elusivi da parte dei contribuenti, i quali poi trovano ulteriore humus per il loro proliferare nell'ipertrofia normativa. Nei sistemi fiscali della maggior parte dei Paesi industrializzati a contrastare l'elusione è una norma di carattere generale che permette all'amministrazione finanziaria di sindacare qualunque tipologia di comportamento finalizzato a ottenere vantaggi indebiti rispetto al sistema. La decisione del nostro legislatore di non introdurre una clausola antielusiva generale ma di ricorrere a norme specifiche ovvero a disposizioni che, seppure di vasta latitudine, delimitano la fattispecie elusiva e i suoi effetti entro precise coordinate di riferimento ha causato non poche incertezze sul piano sia della definizione e corretta individuazione del fenomeno sia delle modalità di reazione dell'ordinamento a tali comportamenti.