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Con il primo gennaio 2008, data di entrata in vigore delle novità apportate dal decreto correttivo del 2007, sia la procedura di concordato preventivo sia l'istituto degli accordi di ristrutturazione hanno subito rilevanti cambiamenti innovativi. Nel caso del concordato preventivo la principale innovazione concerne la possibilità di pagamenti parziali anche ai creditori privilegiati, muniti di pegno o di ipoteca (nuovo comma 2 dell'art. 160 del r.d. 247/1942). Per gli accordi di ristrutturazione dei debiti il decreto correttivo ha introdotto la previsione per cui, dalla data di pubblicazione del decreto di omologazione dell'accordo e per i sessanta giorni successivi, sono inammissibili e improcedibili iniziative cautelari e azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore a opera dei creditori anche per titolo o causa anteriore. Inoltre è stato precisato che il debitore può effettuare la proposta di transazione fiscale - art. 182-ter della legge fallimentare anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis.