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È ormai acquisito alla cultura giuridica che lo sciopero non ha più limiti di esercizio, se non quelli derivanti dalla necessità di tutelare altri diritti previsti dalla Costituzione. Si può, infatti, considerare definitivamente consegnata alla storia la lunga vicenda sui cosiddetti "limiti interni" allo sciopero, caratterizzata dalle teorie del danno ingiusto e della corrispettività dei sacrifici. La definizione del concetto di sciopero-diritto, e dei suoi limiti, omessa dalla Costituzione, è stata affidata ad una vivace elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che ha avuto il compito di segnare il confine tra la nozione di sciopero desumibile dall'esperienza storica e comune, e la più circoscritta nozione di sciopero "consentita e protetta" dall'art. 40 della Costituzione.