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La nuova legge fallimentare ha confermato l'esclusione dal fallimento e dal concordato preventivo del piccolo imprenditore identificato in base a parametri numerici (investimenti e ricavi); ha ridistribuito i poteri degli organi procedurali; ha introdotto una filosofia nuova, secondo la quale l'impresa non è più concepita come un bene strettamente personale dell'imprenditore ma un "bene" del sistema economico, un bene da assistere, tutelare e conservare anche nel momento in cui l'imprenditore entra in crisi; ha introdotto l'istituto dell'esdebitazione che consente al fallito, ove ricorrano determinate condizioni, di cancellare i debiti che non hanno trovato soddisfazione in abito concorsuale; ha rivisitato in maniera profonda l'istituto del concordato preventivo sminuendo i poteri di controllo e di indagine degli organi della procedura, abrogando il criterio della meritevolezza e, nel contempo, accentuando la natura contrattualistica tra le parti; ha introdotto la procedura di concordato "in bianco" consentendo al debitore di depositare il ricorso riservandosi di presentare la proposta e la documentazione nel termine assegnato (art. 161 L.F.); ha introdotto il nuovo istituto della degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182bis L.F.) e del piano attestato (art. 67 L.F.) per la soluzione ragionata della crisi d'impresa; ha ridisegnato la procedura della transazione fiscale (art. 182ter L.F.).