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Le varie forme di invalidità del provvedimento amministrativo hanno subito un riassetto per effetto della riforma del 2005. La scelta legislativa di prevedere due sole forme di invalidità provvedimentale, la nullità e l'annullabilità implica, per un verso, l'esclusione della rilevanza - in sede procedimentale - dell'inesistenza; per l'altro lascia scoperti numerosi profili problematici, sia sul piano sostanziale che su quello processuale, che vengono analizzati nel volume.