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Il diritto civile italiano è disseminato di previsioni che costituiscono altrettanti ostacoli in vista della trasmissione preordinata della ricchezza, tra i quali spicca, senza dubbio, il divieto dei patti successori, sancito dall'art. 458 c.c., che impedisce non solo di utilizzare il contratto per destinare i beni per il tempo successivo alla morte, ma anche di disporre dei diritti attesi dalla chiamata ereditaria - come pure di rinunziarvi - anteriormente all'apertura della successione. L'insofferenza verso tale proibizione traspare chiaramente dall'intensificarsi dei fenomeni parasuccessori, attuati mediante atti tra vivi aventi la finalità di dare un assetto stabile al patrimonio del disponente in vista della sua dipartita. Tale esperienza suggerisce di ripensare il dogma dell'unicità del testamento quale strumento di regolamentazione delle vicende successorie nel sistema di Civil law.