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Finalmente resosi sensibile alle istanze provenienti dal mercato del credito, anche a livello sovranazionale e comunitario, negli ultimi anni il legislatore italiano ha scelto di dare ingresso nell'ordinamento a figure negoziali di finanziamento bancario il cui modello strutturale ed effettuale non è di immediata riconducibilità al sistema. Così almeno secondo l'interpretazione tradizionalmente accolta di certi valori, la cui assunzione al rango di principi fondamentali può prima facie evocare rilevanti profili di incompatibilità. L'idea che si è sottoposta a verifica riguarda l'inquadramento delle nuove figure di contratti, dal prestito vitalizio ipotecario, ai finanziamenti in favore delle imprese e dei consumatori, nel contesto di un sistema alternativo e concorrente alla tutela processuale del credito inadempiuto mediante espropriazione forzata: abbandonando la prospettiva della deroga al divieto del patto commissorio, come pure quella della realizzazione del vincolo reale di garanzia, si è valorizzato il ricorso a strumenti di autotutela esecutiva, nei quali è la causa autosatisfattiva il fondamento su cui si regge l'attribuzione patrimoniale a favore del creditore.