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Nel mutato assetto ordinamentale italo-europeo, il contratto di transazione non può più essere considerato l'unico strumento negoziale diretto alla composizione o alla prevenzione delle liti. I recenti interventi normativi, vólti a regolamentare sistemi deflattivi del contenzioso, consentono oggi di affermare l'emersione di un principio di carattere generale, che tutela la fisiologica risoluzione alternativa delle controversie. Questo principio si pone a giustificazione delle regole applicabili, ogniqualvolta le parti, attraverso diverse strutture, abbiano realizzato la medesima funzione di "pacificazione negoziale".