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La peculiare funzione del testamento consente di estenderne il contenuto anche a istituti che non ricevono un'espressa investitura successoria o che sono inidonei a generare una disposizione ex art. 588 c.c. È quanto si verifica qualora il testatore destini suoi beni a uno scopo mediante il ricorso a istituti che, spesso impiegati fraudolentemente in sede di contrattazione inter vivos, potrebbero trovare nell'atto di ultima volontà il loro terreno di elezione.