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Attesa l'inconcepibilità di un «diritto unico», il diritto privato è certamente il diritto comune ai privati e alla p.a. In tempi recenti, ha sollevato non poche questioni e perplessità la portata applicativa della norma contenuta nell'art. 1, Co. 1_bis, l. 241/90, novellata dalla l. n. 15/2005, che impone all'amministrazione di utilizzare il diritto privato nell'adozione di atti di natura non autoritativa e sempre che la legge non disponga diversamente. L'azione della pubblica amministrazione per il tramite del diritto privato è un principio. Sì che il ricorso all'atto unilaterale (provvedimento) è eccezione rispetto alla regola dell'azione in via convenzionale. Va tuttavia precisato che il necessario perseguimento dell'interesse pubblico da parte dell.ente pubblico impedisce in concreto l'applicazione del diritto privato comune, a favore di un diritto privato speciale della p.a. ovvero di un «diritto privato della p.a.».