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La tutela della proporzione dei diritti ed obblighi contrattuali delle parti non è più appannaggio esclusivo del codice civile e, in particolare, degli artt. 1341 e 1342. La vigenza di regole speciali - quali quelle degli artt. 33-38 del codice del consumo e dell'art. 9 1. n. 192/1998, recante la disciplina della subfornitura nelle attività produttive, che garantiscono in maniera sostanziale l'aderente dal rischio di una contrattazione eccessivamente onerosa - rende estendibile la relativa disciplina protezionistica ad analoghe situazioni di debolezza contrattuale. Ne consegue che l'applicazione del divieto generale di abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 1. n. 192/1998 anche ai contratti del professionista intellettuale ridimensiona l'ambito di applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di equilibrio normativo ai soli contratti tra eguali, in cui le parti sono dotate del medesimo potere contrattuale.