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Indennizzo in denaro per il ritardo nella conclusione di un procedimento e data unica di efficacia degli obblighi amministrativi: due misure di forte impatto simbolico introdotte dal legislatore al fine di completare il ventaglio di tutele contro le lentezze burocratiche introdotte nel testo della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo. La previsione, ancora, dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, rivela la volontà di offrire un cospicuo pacchetto di garanzie volto a tutelare il cittadino e/o privato imprenditore, la cui sfera giuridica di interessi potrebbe essere irreparabilmente compromessa dal comportamento inerte degli enti pubblici, così inchiodandoli alle proprie responsabilità in caso di ritardo. A queste e ad altre misure normative di portata dirompente per le pubbliche amministrazioni è aggiornata la presente edizione del volume. In particolare si è dato conto dei seguenti provvedimenti: - L. 9 agosto 2013, n. 98 di conv. del D.L. 21 giugno, n. 69 (decreto del fare), in virtù delle cui previsioni ora le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere all'interessato, a titolo di indennizzo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo; - D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.