Tab Article
L'attività medica svolta in equipe, per il crescente progresso della medicina e per il necessario intervento, per l'effettuazione dei trattamenti sanitari, di più specialisti in regime di collaborazione, assume oggi un ruolo di tutta importanza, fonte di responsabilità a volte diversamente graduate per i diversi professionisti che si avvicendano nella cura del paziente. Particolare attenzione viene dedicata al rapporto ente-medico professionista che si avvale della struttura e paziente nonché alle varie figure sanitarie nei diversi ruoli e nelle diverse funzioni. In virtù del contratto di spedalità stipulato con il paziente, sia l'ospedale che la casa di cura privata assumono una responsabilità ex art. 1218 di natura contrattuale. I difetti di organizzazione della struttura, inoltre, determinano l'individuazione di un criterio semi oggettivo di responsabilità che il codice civile adotta a disciplina di quelle attività caratterizzate da un'organizzazione posta a servizio delle persone ex art. 1681 ce. Le strutture, quindi, dovranno adottare misure "idonee" ad evitare il verificarsi del danno incentivando l'attivazione di politiche aziendali di risk management.