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Rispetto all'abbondanza di indagini condotte attorno ad altri riti alternativi, la storia del procedimento per decreto si è sempre caratterizzata per una singolare penuria di contributi, cui ha fatto da contraltare una considerevole serie di pronunce costituzionali, Ìl più gran numero delle quali di segno reiettivo. E indubbiamente al giudice delle leggi va tributato il merito di aver consentito a un procedimento a continuo rischio d'illegittimità la sopravvivenza nel nuovo assetto costituzionale, stimolandone a un tempo la silenziosa crescita che l'avrebbe condotto all'attuale codificazione. La via che ha consentito un simile risultato si è avuta con la costruzione di un modello astratto - fondato sullo schema del contraddittorio eventualmente differito -, nel quale oggi tutti identificano l'unico strumento in grado di non far precipitare il rito in un'incostituzionalità pressoché certa. Di qui l'andamento a blocchi contrapposti che contraddistingue l'attuale modello di procedimento per decreto, e che ha condotto a ipotizzare una cosi marcata specialità della "fase" monitoria da ripercuotersi, a ritroso, sulla gestione delle indagini preliminari e da travolgere, in avanti, ogni tappa del giudizio, dall'azione alla decisione e al giudicato.