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«I membri del CSM non devono essere immediatamente rieleggibili. Acquistano troppo potere stando al CSM?». Correva l'anno 1980 e questi erano i dubbi di un membro dell'allora CSM. Nel gennaio 1981 la legge ordinaria 1/1981 dichiara i componenti del CSM «non punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione». Precedente costituzionale la insindacabilità dei giudici della Corte Costituzionale, Giudice delle leggi. Intorno alla non punibilità e alla conseguente carenza di responsabilità penale e civile dei componenti del CSM ruota la criticità della Sezione disciplinare del CSM, giudice di uomini e non di leggi.