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Il volume si apre con un complesso paradosso, poi declinato: solo il giudice ha il potere di ius dicere, ma solo non potrebbe fondarlo (giurisdiziogonia). Come affluenti al fiume, sono le parti nel contraddittorio che gli devolvono il materiale probatorio, ma il giudizio è atto riservato (funzione senza concelebrazione); d'altra parte, il dictum del giudice e quello della persona offesa (figura ambigenere) possono fondersi (però il tratto non è stipulativo) e il secondo da solo può provare la penale responsabilità dell'imputato e quindi (il suo racconto) giustificare una sentenza di condanna (prova dichiarativa). Ispezioni, perquisizioni e sequestri, ordinati dalla lex fori, fanno affluire e assicurano reperti che "parlano" del passato, lo investigano e lo "testimoniano" (anche attraverso l'abduzione): le indagini inventive e gli accertamenti mirano all'agnizione. L'autore consulta fonti plurime di prima mano, e vi contribuiscono, eo magis, Cicerone, Quintiliano, Apuleio; pure Bentham e Berkeley.