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Gli ordinamenti europei che più o meno direttamente traggono origine dalla tradizione romanistica ammettono tutti la figura delle obbligazioni solidali. Nel panorama italiano, in particolare, l'art. 1292 c.c. offre una definizione unitaria di solidarietà, ma, come noto, la dottrina è sempre stata costretta a tentare di conciliare il dato unitario offerto dalla disposizione con la disomogeneità strutturale e funzionale delle fattispecie che ricadono nel suo ambito applicativo. A fronte di un panorama tanto eterogeneo, l'opinione che sembra preferibile, e che trova riscontro nel pensiero di Autori che pure appartengono a scuole di pensiero opposte, è quella che ritiene potersi parlare non di un concetto di obbligazione solidale, quanto piuttosto di una nozione unitaria di solidarietà, la quale verrebbe a configurarsi come una forma astratta destinata ad operare su assetti strutturali obbligatori di tipo diverso. La presente trattazione converge dunque sulle sole obbligazioni solidali ad interesse comune, esaminandone da un lato i profili sostanziali, e dall'altro quelli processuali.