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Studiando gli esiti dell'intenso dialogo tra le Autorità nazionali e la Corte europea dei diritti dell'uomo, è possibile cogliere la corretta dimensione del diritto, italo-comunitario, alla ragionevole durata del processo. La sua violazione determina la nascita del diritto, secondario, alla riparazione del danno. L'esatta comprensione di questa tipologia di danno risente, peraltro, della complessità aperta della fonte del diritto alla ragionevole durata del processo. Sono quindi sottoposte a rilievi critici le soluzioni volte a ricondurre il danno da irragionevole durata del processo all'interno delle categorie, tutte domestiche, o del danno da fatto illecito o dell'indennizzo da atto lecito. Solo comprendendo l'esatta consistenza di quel diritto italo-comunitario, è, quindi, possibile raggiungere il risultato che la disciplina del pregiudizio derivante dalla sua violazione è regolata da due differenti norme giuridiche, le quali, oltre che rispondere a diverse ed eterogenee funzioni, regolano distintamente il danno patrimoniale, da un lato, e quello non patrimoniale, dall'altro.