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Esaminati criticamente gli elementi del contratto estimatorio così come descritto dall'art. 1556 c.c., si verifica se esso possa essere concluso da chi non svolge attività commerciale e se possa riguardare anche beni immateriali e beni immobili; ne viene messa in discussione la natura reale sì da non considerare la consegna, nella varietà delle tipologie, ascrivibile al momento perfezionativo della fattispecie. Particolare attenzione è riservata al profilo causale, verificando affinità e differenze con altre fattispecie per concludere, sempre nel rispetto dell'autonomia della figura negoziale considerata, per una sua riconduzione nell'ambito dei negozi gestori, in particolare del mandato in rem propriam: di qui la descrizione dei poteri del tradens e dell'accipiens, senza tralasciare la rilevanza penale della mancata restituzione delle cose ricevute da quest'ultimo nonché le possibili conseguenze della procedura fallimentare che dovesse interessare una delle parti.