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L'entusiasmo in buona fede di alcuni convinti autonomisti e gli approcci ideologici di ispirazione federalista di qualcun altro, avevano spinto molti a parlare, subito dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1999 e della legge costituzionale n. 3 del 2001, di una nuova fase costituente del regionalismo italiano. Così, lo statuto delle Regioni ordinarie era stato messo, sbrigativamente, al livello di una vera e propria Costituzione regionale, alla quale veniva affidato il compito di: affermare con forza l'identità della Regione come vera e propria entità statuale di un ordinamento composto; ritagliare margini di autonomia sempre più ampi in favore dei poteri regionali; disegnare architetture politico-istituzionali originali e confacenti alle peculiarità del sistema politico regionale; rappresentare emblematicamente con le soluzioni inedite, liberamente scelte, l'autonomia dell'ente regionale rispetto ai modelli proposti dallo Stato centrale. L'eliminazione della legge statale di approvazione dello statuto e la trasformazione dello stesso in un atto anche formalmente regionale - che così si sottraeva finalmente a ogni forma di codecisione o di controllo da parte delle camere parlamentari - sembrava aver aperto la strada a chissà quali processi liberatori.