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Gli antichi Greci non elaborarono mai una «scienza del diritto», né conobbero figure professionali di «esperti del diritto» in qualche modo paragonabili ai iurisprudentes romani. Questo tuttavia non significa che in Grecia mancò un pensiero giuridico; anzi. Significa soltanto che questo pensiero non venne incentrato su principi astratti; in effetti, esso ebbe come oggetto qualcosa di molto concreto: i nómoi, ossia le leggi. Quelle leggi che, approvate dai cittadini ed esposte nella pubblica piazza, erano parte integrante del tessuto civico e della vita della polis. Quelle leggi, ancora, che - almeno ad Atene, la città che meglio conosciamo - avevano un loro uso pratico nei tribunali, durante i processi, dove esse erano fatte oggetto di analisi, di discussione e di interpretazione nelle molte orazioni pervenuteci. Proprio grazie a queste ultime è possibile osservare e verificare in che modo il diritto veniva applicato, in che modo la legge veniva intesa, quali erano le prassi processuali più tipiche. Dunque, nell'impossibilità di ricostruire un «diritto» sulla base delle categorie a cui la romanistica ci ha abituato, l'esperienza giuridica greca potrà essere osservata da vicino tanto dalle leggi pervenuteci direttamente per via epigrafica, quanto attraverso i discorsi conservati che venivano pronunciati davanti ai giudici in un processo, e che restituiscono un'idea vivida di come i Greci guardavano al diritto, alla legge e alla sua applicazione pratica.