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Per decenni il tema del controllo di legittimità nella società per azioni si è sviluppato attorno a due capisaldi ben definiti: quello interno, di pertinenza del collegio sindacale e quello esterno, prerogativa del tribunale ai sensi dell'art. 2409. La prospettiva si è modificata a partire dalla fine del secolo scorso: non tanto per l'affermarsi del revisore contabile, ora revisore legale dei conti (al quale, almeno di norma, sono state affidate competenze sottratte ai sindaci), quanto, piuttosto, nell'ampliarne il significato ed i confini, esaltando la funzione di vigilanza dei componenti dell'organo amministrativo, inserendo nuovi strumenti di controllo e coinvolgendo soggetti interni all'organigramma societario. Basti pensare agli amministratori indipendenti, al loro ruolo nell'ambito dei vari comitati, soprattutto nelle società quotate, ed alla loro funzione nel consiglio di amministrazione del modello monistico, nonché all'organismo di vigilanza, al comitato per il controllo interno e la revisione contabile negli enti di interesse pubblico, al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ed ancora a tutti coloro ai quali nei vari livelli della struttura societaria è affidato il compito di verificare l'assenza di criticità nell'applicazione delle regole. Sembra dunque innegabile che oggi dall'insieme della normativa emerga un sistema in cui il controllo rivela un carattere anche preventivo, è intrinseco alla stessa funzione gestoria ed è tale da permeare l'intera organizzazione della società.