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Le norme del codice di procedura civile su astensione e ricusazione del giudice, che fungono da lex generalis anche per i processi davanti alle giurisdizioni speciali (amministrativa, tributaria, contabile), appartengono all'"archeologia giudiziaria". Esse affondano le proprie radici, anche per lessico, in regole remote della practica iudiciaria, infuse di uno spirito autoritario con il sopravvento dell'Assolutismo giuridico, divenuto oggi incompatibile con una visione autenticamente democratica dello Stato e della giurisdizione, che veda nel giudice non più un funzionario dello Stato-apparato, bensì un civil servant, che rende alla comunità un servizio pubblico fondamentale per la composizione delle controversie civili, quando le parti non siano state in grado di risolverle in via autonoma attraverso uno degli strumenti alternativi che l'ordinamento pone a loro disposizione. Un servizio prestato nel nome e nell'interesse dello Stato-comunità da cittadini prescelti attraverso un pubblico concorso in base a criteri meritocratici, autonomi e indipendenti da qualunque condizionamento, non solo esterno da parte di altri poteri dello Stato, ma anche interno all'ordine giudiziario, terzi e imparziali rispetto alle parti e agli interessi che s'agitano nel processo e, così, chiamati ad applicare al caso singolo la legge cui sola vanno soggetti, esercitando le proprie funzioni.